Descrizione
Il Geom. SILVIO COXE, Amministratore del gruppo su Linkedin "Amianto e FAV", ha scelto di pubblicare sul CATALOGO della Libreria Digitale dell'Associazione un modello per i tecnici (in formato .pdf) dove riscontrare l'effettuazione della "Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale dell'impresa affidataria e/o esecutrice".
E' risaputo che la maggior parte dei Committenti nei lavori privati, intendono per "Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale dell'impresa affidataria e/o esecutrice" la richiesta del Certificato della C.C.I.A.A. [senza verificare se l'oggetto sociale è inerente la tipologia dell'appalto: molto spesso si trovano Imprese edili con codice Ateco 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori) - alla quale vengono affidati lavori importanti"] e del DURC.
Il CSE troppo spesso per eccesso di zelo, sconfina negli obblighi che competono al Committente o al Responsabile dei Lavori, nella richiesta di documenti da allegare al POS tipo:
a) certificazioni e libretti macchine;
b) verbale di consegna dei DPI;
c) documenti in merito all’informazione ed alla formazione del personale;
d) ecc...
Ciò non è corretto in quanto il CSE, anche senza alcuna preliminare investitura da parte del Committente, espleta concretamente i poteri tipici del Committente (Verifica dell’idoneità tecnico professionale comma 9, art. 90 D. Lgs. 81/08 s.m.i.c.), assumendosi conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.c., la correlata posizione di garanzia, ossia di Responsabile dei Lavori di fatto.
Il CSE virtuoso, per non assumersi responsabilità penali che non gli competono, dovrebbe far compilare e firmare dal Committente e/o dal Responsabile dei Lavori la dichiarazione in allegato e verificare solo e solamente in cantiere durante i lavori se le maestranze utilizzano i DPI correttamente e se rispettano quanto riportato nel PSC e nel POS.
Le inosservanze alle norme del D. Lgs. 81/08 da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi devono essere segnalate al Committente e al Responsabile dei Lavori previa contestazione scritta agli inadempimenti stessi e successivamente comunicate alla Ats (Agenzia per la tutela della salute) e alla DTL qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento (art. 92, comma 1, lettera e) D. Lgs. 81/08 s.m.i.c.).
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