ISPRA: RISANAMENTO REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
PIANI DI RISANAMENTO REGIONALI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
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ISPRA: PIANI DI RISANAMENTO REGIONALI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
Descrizione
L'indicatore si basa sulle informazioni relative ai piani per la qualità dell'aria che regioni e province autonome (autorità responsabili della gestione e valutazione della qualità dell'aria, in Italia) devono redigere e implementare, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 (art. 9) (recepimento della Direttiva 2008/50/CE) e del suo correttivo D.Lgs. 250/2012, nel caso vengano superati i valori limite fissati per gli inquinanti atmosferici, biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), benzene (C6H6), monossido di carbonio (CO), piombo (Pb), materiale particolato PM10 e PM2,5 e/o il valore obiettivo (VO) stabilito per l’ozono (O3).
A livello nazionale, le regioni e province autonome, comunicano le informazioni sui piani regionali/provinciali per la qualità dell'aria, secondo il formato stabilito dalla Decisione 2011/850/UE, al MASE e all’ISPRA, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono stati registrati per la prima volta i superamenti (D.Lgs. 155/2010, art. 19); a livello europeo, ogni Stato membro trasmette le suddette informazioni alla Commissione europea (CE) "entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento" (Direttiva 2008/50/CE, art. 23).
La normativa vigente prevede dunque che la trasmissione delle informazioni sui piani per la qualità dell'aria venga effettuata solo in caso di nuovi elementi da comunicare, come un piano, nuovo o aggiornato.
Un piano per la qualità dell'aria è il risultato di un processo che, attraverso la caratterizzazione del territorio, l'individuazione delle specifiche fonti di emissione (inventario delle emissioni e relative proiezioni), la valutazione della qualità dell'aria e l'elaborazione di scenari emissivi e di qualità dell'aria, porta all'individuazione di misure “aggiuntive", rispetto a quelle già esistenti a livello nazionale e regionale, volte al miglioramento della qualità dell'aria.
Per quanto riguarda l'ozono, prima della Direttiva 2008/50/CE le informazioni sui piani o sulle misure, adottati in caso di superamento del VO, venivano trasmesse alla CE tramite una relazione (Direttiva 2002/3/CE, D.Lgs. 183/2004), in cui si riportava semplicemente il link al piano o alle misure. Tale modalità di trasmissione rendeva le informazioni difficilmente utilizzabili.
A partire dal 2012, il formato per la trasmissione di piani/misure per i superamenti del VO dell’O3 è quello stabilito dalla Decisione 2011/850/UE (Allegato II, parti H-K). Trattandosi di un inquinante totalmente secondario, le misure comunicate per ridurre le concentrazioni di ozono sono essenzialmente quelle che mirano alla riduzione delle concentrazioni in aria ambiente dei suoi precursori, principalmente il biossido di azoto (NO2) e i composti organici volatili (VOCs).
A livello nazionale, le regioni e province autonome, comunicano le informazioni sui piani regionali/provinciali per la qualità dell'aria, secondo il formato stabilito dalla Decisione 2011/850/UE, al MASE e all’ISPRA, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono stati registrati per la prima volta i superamenti (D.Lgs. 155/2010, art. 19); a livello europeo, ogni Stato membro trasmette le suddette informazioni alla Commissione europea (CE) "entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento" (Direttiva 2008/50/CE, art. 23).
La normativa vigente prevede dunque che la trasmissione delle informazioni sui piani per la qualità dell'aria venga effettuata solo in caso di nuovi elementi da comunicare, come un piano, nuovo o aggiornato.
Un piano per la qualità dell'aria è il risultato di un processo che, attraverso la caratterizzazione del territorio, l'individuazione delle specifiche fonti di emissione (inventario delle emissioni e relative proiezioni), la valutazione della qualità dell'aria e l'elaborazione di scenari emissivi e di qualità dell'aria, porta all'individuazione di misure “aggiuntive", rispetto a quelle già esistenti a livello nazionale e regionale, volte al miglioramento della qualità dell'aria.
Per quanto riguarda l'ozono, prima della Direttiva 2008/50/CE le informazioni sui piani o sulle misure, adottati in caso di superamento del VO, venivano trasmesse alla CE tramite una relazione (Direttiva 2002/3/CE, D.Lgs. 183/2004), in cui si riportava semplicemente il link al piano o alle misure. Tale modalità di trasmissione rendeva le informazioni difficilmente utilizzabili.
A partire dal 2012, il formato per la trasmissione di piani/misure per i superamenti del VO dell’O3 è quello stabilito dalla Decisione 2011/850/UE (Allegato II, parti H-K). Trattandosi di un inquinante totalmente secondario, le misure comunicate per ridurre le concentrazioni di ozono sono essenzialmente quelle che mirano alla riduzione delle concentrazioni in aria ambiente dei suoi precursori, principalmente il biossido di azoto (NO2) e i composti organici volatili (VOCs).
Scopo
Fornire indicazioni riguardo alle misure intraprese da regioni e province autonome per il rispetto dei limiti degli inquinanti atmosferici previsti dalla normativa.
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