ISPRA: STABILIMENTI CON PERICOLO DI INCIDENTE RILEVANTE
STABILIMENTI CON PERICOLO DI INCIDENTE RILEVANTE (DISTRIBUZIONE PROVINCIALE E REGIONALE)
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Descrizione
I dati a disposizione per questo indicatore sono il numero di stabilimenti, per ambito regionale e provinciale, divisi per categoria, in funzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa a cui sono soggetti i gestori degli stabilimenti. Il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, coerentemente con la Direttiva europea 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con la detenzione di sostanze pericolose, identifica, in base alla natura e quantità delle sostanze pericolose, due differenti categorie di industrie con pericolo di incidente rilevante associando a ciascuna di esse determinati obblighi. In particolare l’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. 105/15 individua le seguenti categorie di stabilimenti: - “Stabilimento di soglia inferiore”: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1; - “Stabilimento di soglia superiore”: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1. I gestori degli stabilimenti che rispondono a tali caratteristiche debbono adempiere a specifici obblighi tra cui, predisporre documentazioni tecniche e informative, differenti a seconda della categoria, per contenuti e destinatari. Nello specifico, è fatto obbligo di presentare alle Autorità competenti, tra cui l’ISPRA, le informazioni di cui al modulo dell’allegato 5 del D.Lgs. 105/2015, predisporre un “Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza commisurato ai pericoli e alla complessità aziendale e dei processi impiegati. Il cosiddetto SGS-PIR è obbligatorio per legge, unico caso tra tutti gli altri sistemi di gestione. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore è tenuto a redigere un “Rapporto di Sicurezza” da inviare all’autorità competente preposta alla sua valutazione (Comitati Tecnici Regionali dei VVF).
Scopo
Fornire un quadro generale delle pressioni esercitate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio.
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