LINEE GUIDA E MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE
Il valore giuridico delle Linee Guida
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Download 299Slide tecnico giurisprudenziali sul valore normativo delle linee guida su specifici settori o della massima sicurezza tecnicamente fattibile in un determinato contesto.
Rese disponibili dal sito Puntosicuro le slide dell'Avvocato Anna Guardavilla dal titolo “Il valore delle Linee guida”, presentate al convegno “FAV- Le fibre artificiali vetrose. Linee Guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute” e in riferimento al documento della Conferenza Stato Regioni 25.03.2015: Intesa sulle Linee guida per l’applicazione della normativa inerente i rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose (FAV).
Il documento riporta una serie di riferimenti alla “massima sicurezza fattibile” in alcune sentenze significative (a partire dalla giurisprudenza correlata al grave incidente avvenuto nel 2007all’acciaieria Thyssenkrupp di Torino e un riferimento specifico alle linee guida presente in unasentenza del 22 ottobre 2010 del Tribunale di Asti.), oltre a ricordarci che il loro valore giuridico è correlato all’ art. 2087 del Codice civile che pone il principio della cosiddetta “massima sicurezza tecnologicamente fattibile” (ricordiamo che l’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) indica che ‘l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro’).
Focus sul concetto giurisprudenziale della "massima sicurezza fattibile" così come definito nel TUSL (D.Lgs. 81/2008, art. 2):
1) Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
2) Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
3) Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
4) Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In conclusione del ragionamento, si ripropone il senso del Testo Unico, che indica come possano intendersi quali “linee guida” solo quegli atti di indirizzo emanati da una rosa ristretta di organismi pubblici a cui la legge ha riconosciuto l’autorevolezza e la legittimazione istituzionale necessaria.
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