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Abstract
Importante pronuncia della Corte di Cassazione (sez. I, 20 gennaio 2016, n. 18168) sull'ipotizzata responsabilità dei membri dell'ODV in materia antinfortunistica.
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Descrizione
Sentenza Corte di Cassazione (Sezione I) N.18168/2016 sulla effettiva responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nella valutazione e gestione delle responsabilità amministrative e penali legate ai reati derivanti dalla carente prevenzione e protezione dei lavoratori nei loro ambiti operativi.
La sentenza prede spunto a seguito di imputazione per:
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società di avere omesso di collocare apparecchi idonei al sollevamento dei materiali o di averne messi in numero insufficiente ed appositi accessori per il carico dei materiali; cause di infortunio dell'operaio.
- omissione di segnalazione dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di amministrazione circa la serie di carenze in tema di prevenzione degli infortuni che venivano segnalati nei report in tema di sicurezza all'interno del cantiere; dai quali si evidenziava da tempo la mancanza di impianti, apparecchi e segnali.
Il recepimento da parte dell'Organismo di Vigilanza è stato di forma eccessivamente passiva dato che non segnalava alcunché al datore di lavoro, e, al contempo, non approfondendo gli aspetti di gestione delle attrezzature di lavoro e l'utilizzo di appositi accessori.
Il ricorso per Cassazione rilevava che il Consiglio di Amministrazione era stato informato delle manchevolezze e che l'Organismo di Vigilanza sapeva che i cantieri giustificavano le stesse con problemi economici: inoltre, per quest'ultimo organo, il ricorso rammentava la funzione di controllo e la mancanza di sollecitazioni ad assumere iniziative concrete per la sicurezza; lamentava infine anche la mancanza di indipendenza dell'organismo di vigilanza e l'incompetenza tecnica dei suoi componenti.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso su di un punto in particolare:
Desta perplessità la configurazione di una responsabilità in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza basata sul non aver loro portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze che avrebbero afflitto i cantieri navali: le perplessità sono causate da una inevitabile contraddizione nella quale la ricostruzione della vicenda sembra avvilupparsi, poiché, se - seguendo appunto l'ipotesi di accusa - i citati membri dell'Organismo di Vigilanza nulla avevano riferito ai membri del Consiglio di Amministrazione, è ben difficile ipotizzare una responsabilità in capo a questi ultimi per non avere adottato le cautele che le situazioni di pericolo avrebbero richiesto.
Parimenti, occorre prendere atto che il ricorso non precisa quali fossero la carenze e le manchevolezze che sarebbero state dolosamente ignorate dai membri dell'Organismo di Vigilanza: né, in particolare, il ricorso afferma che siffatte imprecisate manchevolezze avrebbero riguardato le ceste utili per la sollevazione dei tubi.
In allegato alla sentenza, inoltre, una Nota di Commento redatta da parte di "Osservatorio 231".
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